Direttore responsabile online non colpevole di omesso controllo

Direttore responsabile online
Direttore responsabile online

Più che una notizia mi sembra finalmente di dover commentare una sentenza della Cassazione condita di buon senso: il direttore responsabile di una testata online non può essere condannato in virtù dell’articolo 57 del codice penale, per “omesso controllo”.

Come si è giunti a questa sentenza
Il direttore responsabile della testata digitale “Merate online” era stato condannato per omesso controllo dal tribunale di Milano. La Corte di Cassazione, invece, ha ribaltato la sentenza motivando come il reato non possa essere applicato ai direttori responsabili “rei” di non aver controllato il materiale pubblicato. 

Perché la sentenza è giusta
Un direttore responsabile di una testata online non può controllare un contenuto che, dopo la sua approvazione, può essere modificato da chiunque è in grado di intervenire sul sistema editoriale. Il fatto che un contenuto sia approvato e pubblicato, nel web non significa versione definitiva vista la facilità di correzione di refusi, errori e anche interi articoli. Se per i gestori di blog l’omesso controllo non è applicabile (anche perché non esiste un direttore responsabile) perché un giornale online che tecnicamente non è molto distante da un blog doveva essere perseguibile nella figura del suo direttore responsabile? In fondo un giornale online è scritto a più mani mentre un blog inteso nella sua accezione classica è scritto da una sola persona (blogger).

Cosa prevede l’articolo 57 Codice Penale (applicabile solo alla stampa cartacea)
57. Reati commessi col mezzo della stampa periodica.
Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Articolo così modificato dall’articolo 1 della l. 4/3/1958 n.127.

57 bis. Reati commessi col mezzo della stampa non periodica.
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.
Articolo aggiunto dall’articolo 1 della l. 4/3/1958 n. 127.

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